1. Autonomie regionali, espressione della volontà popolare e unità e indivisibilità dello Stato sono al centro del dibattito costituzionalistico in tutta Europa. Anche la Corte costituzionale italiana ha avuto modo, di recente, di esprimersi in proposito con la sentenza n. 118/2015 (depositata il 25 giugno 2015).
Due leggi approvate dal Consiglio regionale del Veneto nel giugno del 2014, nn. 15 e 16, volte all’indizione di referendum consultivi, rispettivamente, sull’autonomia e sull’indipendenza del Veneto, erano state impugnate dal Presidente del Consiglio dei Ministri dinanzi alla Corte, il quale ne aveva richiesto l’annullamento integrale. La sentenza, che in parte respinge il ricorso statale, presenta diversi profili di interesse, innanzitutto perché, sebbene i giudizi sulle due leggi regionali siano stati riuniti e decisi congiuntamente, la decisione della Corte è molto netta e volta a dichiarare l’incostituzionalità dell’intera legge promotrice di un tentativo indipendentista-secessionista, come era largamente immaginabile, ma presenta invece delle aperture significative quanto alle procedure regionali per ottenere forme e condizioni ulteriori di autonomia da parte delle Regioni a Statuto ordinario. In secondo luogo, tale decisione della Corte può fornire una guida rispetto a nuove iniziative regionali, come ad esempio quella della Regione Lombardia, per promuovere forme di autonomia differenziata – rectius più marcata su alcune materie – previa convocazione di una consultazione referendaria regionale.
2. Il Veneto, come del resto la Lombardia, in quanto Regione a statuto ordinario, accede ad un riparto di competenze con lo Stato che è direttamente previsto in Costituzione (art. 117 Cost.) e che, per più versi, dopo la riforma costituzionale del 2001 (art. 10, l. cost. n. 3/2001) avvicina significativamente, se non sovrappone perfettamente, l’ampiezza della potestà legislativa di tali Regioni a quella prevista per le cinque Regioni a Statuto speciale: Friuli-Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia, Trentino Alto Adige, Valle D’Aosta[i]. Inoltre, in base all’art. 116, terzo comma Cost., riformato nel 2001, le Regioni a Statuto ordinario possono ottenere ulteriori forme di autonomia legislativa in tutte le materie oggetto di competenza concorrente tra Stato e Regioni (art. 117, terzo comma Cost.) oltre che per quanto riguarda l’organizzazione della giustizia di pace, le norme generali sull’istruzione e la tutela della ambiente, che la Costituzione assegna invece in via generale alla potestà esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma Cost.). Per conseguire una tale differenziazione, però, la procedura è tutt’altro che agevole e i vari tentativi per ottenerla in passato, anche da parte del Veneto, non hanno sortito alcun effetto. Si richiede, infatti, una iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 119 Cost. in tema di autonomia e sostenibilità della finanza regionale, da tradursi quindi in una legge approvata a maggioranza assoluta delle due Camere, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata. Normalmente, la proposta di legge regionale si arena in Parlamento. Dunque, l’art. 116, terzo comma Cost. non ha mai prodotto i frutti sperati e non ha condotto al superamento della rigida bipartizione tra Regioni ordinarie e speciali.
Gli Statuti delle Regioni ordinarie che, “in armonia con la Costituzione”, determinano la forma di governo, i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento, la disciplina del Consiglio delle autonomie locali, nonché l’esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi regionali e la loro pubblicazione (Art. 123 Cost.), a seguito della revisione costituzionale del 1999 (l. cost. n. 1/1999), sono fonti dell’autonomia regionale, in particolare leggi regionali rinforzate, visto il procedimento di adozione. Il Veneto, tra l’altro dopo vari tentativi falliti, ha approvato il suo nuovo Statuto solo nel 2012 (Legge regionale statutaria n. 1/2012), con disposizioni molto puntuali – con rango di norma interposta nel giudizio di costituzionalità in esame – per quanto riguarda i referendum regionali.
La principale differenza tra le Regioni ordinarie e speciali – al centro proprio di alcuni quesiti referendari – si rinviene principalmente riguardo al regime di autonomia finanziaria e fiscale. Le Regioni a Statuto speciale beneficiano ancora di un trattamento privilegiato quanto alla compartecipazione al gettito dei tributi erariali e le risorse proprie. Come si evince dalla legge regionale n. 15/2014, è questa una delle principali materie del contendere, considerato che il Veneto è una delle Regioni italiane con il tessuto produttivo più vitale del Paese e che dunque risente fortemente dell’inasprimento fiscale degli ultimi anni (mentre la Lombardia è la Regione con il reddito pro capite più alto d’Italia).
3. La sentenza della Corte costituzionale n. 118/2015 interviene in un contesto di tendenziale limitazione dell’autonomia regionale. Con i tentativi, sistematicamente frustrati, di realizzare forme di autonomia differenziata tra le Regioni ordinarie, ha fatto il paio una giurisprudenza costituzionale fortemente restrittiva degli ambiti di potestà legislativa regionale. A ciò si aggiunga che, in un periodo di prolungata crisi economica, dove le risorse a disposizione delle autonomie regionali e locali si sono sempre più assottigliate mentre la costituzionalizzazione, nel 2012,[ii] della clausola dell’equilibrio di bilancio per tutti i livelli di governo si è infine affermata (artt. 81 e 119 Cost.), le finanze regionali sono state messe a dura prova e usate per interventi perequativi a favore delle Regioni più svantaggiate come, peraltro, la Costituzione prevede (art. 119, quinto comma).
In questo clima e in una Regione quale il Veneto con un partito, la Lega Nord Padania, saldamente alla guida (a maggior ragione dopo i risultati delle elezioni di maggio 2015),[iii] che per anni ha fatto della secessione un suo baluardo, sono maturate le due leggi regionali oggetto di censura da parte della Corte costituzionale.
3.1. La prima legge in questione, n. 16/2014, prevede l’indizione di un referendum consultivo regionale per chiedere agli elettori del Veneto se vogliano o meno che la Regione si trasformi in una “Repubblica indipendente e sovrana”. Il referendum sarebbe stato indetto dal Presidente della Regione, che insieme al Consiglio regionale si sarebbe dovuto adoperare per garantire la libera espressione della volontà del “Popolo Veneto”, tutelandone “in ogni sede competente, nazionale ed internazionale, […] il diritto all’autodeterminazione (art. 3)”. Inoltre, gli oneri per la consultazione sarebbero stati coperti mediante erogazioni liberali e donazioni (art. 4); una previsione che il Governo ha ritenuto in contrasto col principio di copertura obbligatoria delle spese ex art. 81, terzo comma Cost., ma su cui la Corte in questo caso neppure si sofferma, ritenendo questo motivo del ricorso assorbito da altre, ben più gravi, censure. In particolare la legge del Veneto n. 16/2014 si pone come iniziativa extra ordinem, violando gli artt. 5 e 139 della Costituzione.
In alcune pronunce (sentenze nn. 470/1992, 496/2000, 365/2007), anche riguardanti direttamente il Veneto, già erano stati precisati i limiti all’autonomia degli organi di governo regionali nel disciplinare e indire referendum regionali. In particolare, prevedendo essi l’espressione soltanto di una parte del corpo elettorale nazionale con tali referendum non si possono assumere o indirizzare scelte di livello costituzionale, come per esempio attivare il procedimento di revisione costituzionale (art. 138 Cost.). Nella sentenza n. 118/2015 la Corte conferma la sua precedente giurisprudenza e afferma non solo che il referendum consultivo sull’indipendenza previsto dalla legge veneta coinvolge scelte di livello costituzionale, ma che, essendo volto a sovvertire principi fondamentali di unità e indivisibilità della Repubblica italiana (art. 5 Cost.), il referendum in questione è a maggior ragione incostituzionale. Difatti il principio di unità si configura anche quale principio supremo dell’ordinamento e limite implicito alla revisione costituzionale (art. 139 Cost.; cfr. la sentenza n. 1146/1988). Né, secondo la Corte, il principio pluralista potrebbe essere invocato – come fa la Regione Veneto – per consentire ad una Regione di qualificarsi come ente sovrano e ai suoi organi di governo di essere assimilati a quelli rappresentativi della Repubblica (par. 7.2).
La Corte non considera in alcun modo fondata l’eccezione sollevata dalla difesa della Regione Veneto secondo cui il referendum sull’indipendenza altro non sarebbe che un “sondaggio formalizzato” e precisa che “è giuridicamente erroneo equiparare il referendum consultivo a un qualsiasi spontaneo esercizio della libertà di manifestazione del pensiero da parte di più cittadini, coordinati tra loro (par. 5)”, ex art. 21 Cost. Al contrario, a parere della Corte, tutti i tipi di referendum popolari, nazionali o regionali che siano e anche se non immediatamente produttivi di effetti giuridici,[iv] “sono istituti tipizzati e debbono svolgersi nelle forme e nei limiti previsti dalla Costituzione o stabiliti sulla base di essa (par. 5)”.
3.2. La risposta fornita dalla Corte sulla seconda legge del Veneto, n. 15/2014, è invece ben più articolata e, almeno in parte, innovativa. Cinque sono i quesiti che tale legge intendeva sottoporre a referendum consultivo regionale:
1) “Vuoi che alla Regione del Veneto siano attribuite ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia?”;
2) “Vuoi che una percentuale non inferiore all’ottanta per cento dei tributi pagati annualmente dai cittadini veneti all’amministrazione centrale venga utilizzata nel territorio regionale in termini di beni e servizi?”;
3) “Vuoi che la Regione mantenga almeno l’ottanta per cento dei tributi riscossi nel territorio regionale?”;
4) “Vuoi che il gettito derivante dalle fonti di finanziamento della Regione non sia soggetto a vincoli di destinazione?”;
5) “Vuoi che la Regione del Veneto diventi una regione a statuto speciale?”
Per ragioni espositive, conviene esaminare i quesiti a ritroso, dal n. 5 al n. 1, chiarendo anzitutto che la nuova legge statutaria del Veneto, parametro interposto nel giudizio, pone limiti precisi all’indizione di referendum consultivi regionali (artt. 26, comma 4, e 27), in particolare, la prescrizione che essi rispettino “gli obblighi costituzionali” e che non riguardino “le leggi tributarie e di bilancio e i relativi provvedimenti di attuazione”.
(5) La possibilità di includere il Veneto tra le Regioni a Statuto speciale, “tassativamente enumerate nell’art. 116 Cost.” (par. 8.6), motivata dalle ragioni che si è cercato di spiegare, ossia soprattutto una maggiore autonomia finanziaria e fiscale, attiene a quelle scelte di livello costituzionale che la giurisprudenza della Corte ha ritenuto costantemente sottratte ai referendum regionali e inoltre si pone in violazione della previsione statutaria che consente di indire referendum solo nel rispetto degli obblighi costituzionali. La finalità ultima di un tale quesito sarebbe infatti quella di determinare una modifica della Costituzione estendendo il catalogo delle Regioni speciali.
(4) La Corte riformula, in quanto non di univoca interpretazione, il quesito referendario sul divieto di sottoporre a vincoli di destinazione il gettito derivante da fonti di finanziamento regionali. Infatti, l’art. 119 Cost., in via generale, e poi il d.lgs. n. 68/2011 vietano che le compartecipazioni regionali al gettito di tributi erariali, i tributi propri delle Regioni e le risorse derivanti da meccanismi perequativi siano soggetti a vincoli di destinazione statale. A questo divieto generale vi è però un’eccezione, prevista dall’art. 119, quinto comma Cost. Lo stato può destinare alle autonomie territoriali risorse aggiuntive o interventi speciali “per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l’effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni”. Dunque, a parere della Corte, l’unico significato che il quesito referendario può avere è quello di rimuovere anche questa eccezione, violando però un principio costituzionale di cui all’art. 119 e al tempo stesso, come sopra, le prescrizioni statutarie che obbligano la Regione Veneto al rispetto degli obblighi costituzionali nell’indire un referendum.
(2 e 3) I due quesiti volti ad assicurare che una parte assai cospicua (l’80%) del gettito dei tributi raccolti in Veneto fosse trattenuta sul territorio regionale anziché devolverli all’erario statale violano, secondo la Corte, il divieto statutario di indire referendum su leggi tributarie, anche in base alla interpretazione fornita dalla giurisprudenza costituzionale dell’art. 75 Cost. (sul referendum abrogativo a livello nazionale, qui “valevole come canone interpretativo”) e ai principi costituzionali in materia di coordinamento della finanza pubblica: “i quesiti in esame profilano alterazioni stabili e profonde degli equilibri della finanza pubblica, incidendo così sui legami di solidarietà tra la popolazione regionale e il resto della Repubblica” e sarebbero tali da metterne a repentaglio l’unità giuridica ed economica (par. 8.4).
Mentre i quesiti da 2 a 5 sono incostituzionali, la Corte “salva” il quesito 1, considerando la questione sollevata dal Governo non fondata. Il Governo aveva ritenuto che, chiedendo agli elettori del Veneto di pronunciarsi via referendum sulla possibilità che alla Regione fossero attribuite “ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia”, la legge n. 15/2014 evocasse implicitamente il sopra richiamato art. 116, terzo comma Cost., violandolo sia perché mancava qualsiasi riferimento ai limiti materiali che tale norma costituzionale pone per la concessione di un’autonomia differenziata (ad es. nelle materie concorrenti o esclusive espressamente nominate); sia perché si introduceva una variazione al procedimento speciale (e alquanto ostico) fissato in Costituzione per conseguire ulteriori forme di autonomia.
Sul primo punto, la Corte osserva che, poiché il quesito ripete testualmente la formula dell’art. 116, sebbene non si precisino gli ambiti materiali, tale quesito deve interpretarsi nel senso che l’autonomia differenziata può essere estesa solo entro i confini posti dall’art. 116 Cost. medesimo. Pertanto, mediante un’interpretazione conforme a Costituzione, la Corte considera i limiti materiali non ecceduti.
Più interessante appare il ragionamento seguito dalla Corte per far salvo il quesito referendario rispetto al secondo motivo addotto dal Governo, che aveva eccepito l’alterazione, ad opera del quesito, del procedimento previsto dall’art. 116 Cost., laddove, mentre si chiamano in causa le istituzioni regionali e gli enti locali, non si coinvolgono invece gli elettori nell’avvio del procedimento. Si richiamava, a tal riguardo, la sentenza n. 496/2000 della Corte in cui era stata dichiarata incostituzionale legge della Regione Veneto, recante “Referendum consultivo in merito alla presentazione di proposta di legge costituzionale per l’attribuzione alla Regione Veneto di forme e condizioni particolari di autonomia”. Allora la Corte aveva chiarito che il popolo può intervenire alla scelte fondamentali della comunità nazionale – come sono quelle che comportino una modifica costituzionale – solo nelle forme tipiche previste dall’art. 138.[v]
Ancora più conferente con il caso in esame appare però un’altra sentenza, sempre relativa al Veneto, ma non richiamata dall’Avvocatura dello Stato a tal proposito, la n. 470/1992. In quel caso, il Consiglio regionale del Veneto aveva approvato una delibera legislativa recante “Referendum consultivo in merito alla presentazione di proposta di legge statale per la modifica di disposizioni costituzionali concernenti l’ordinamento delle Regioni”. Sebbene in quella occasione la Corte avesse rilevato che la peculiarità della legge regionale, volta ad attivare un procedimento di revisione costituzionale, consisteva anche nel fatto che, in caso di richiesta di referendum (successivo), “solo il corpo elettorale nella sua unità” poteva esprimersi e tale condizione rendeva il referendum esclusivamente regionale per l’attivazione del procedimento inconciliabile con l’art. 138 Cost., altre affermazioni della Corte paiono particolarmente utili ai nostri fini.
Allora essa aveva ritenuto che “un referendum consultivo quale quello previsto dalla delibera in esame – per quanto sprovvisto di efficacia vincolante – non può non esercitare la sua influenza, di indirizzo e di orientamento, oltre che nei confronti del potere di iniziativa spettante al Consiglio regionale, anche nei confronti delle successive fasi del procedimento di formazione della legge statale, fino a condizionare scelte discrezionali affidate alla esclusiva competenza di organi centrali dello Stato”, potendo così “influire negativamente sull’ordine costituzionale e politico dello Stato” (v. anche sent. 256/1989). Inoltre, “a questo va aggiunto il rilievo che il procedimento di formazione delle leggi dello Stato – quale risulta fissato negli artt.70 e ss. Costituzione – viene a caratterizzarsi per una tipicità che non consente di introdurre, nella fase della iniziativa affidata al Consiglio regionale, elementi aggiuntivi non previsti dal testo costituzionale e suscettibili di “aggravare”, mediante forme di consultazione popolare variabili da Regione a Regione, lo stesso procedimento”, un procedimento che è statale perché, se si risolve positivamente, si invera in una legge del Parlamento. Nella sentenza n. 470/1992, la Corte aveva ritenuto violato dalla delibera legislativa del Veneto non solo l’art. 138, ma anche l’art. 121, secondo comma Cost., per cui il Consiglio regionale “può fare proposte di legge alle Camere”, previsione che è rimasta invariata anche dopo le riforme costituzionali del 1999 e del 2001.
A differenza della pronuncia del 1992, la sentenza n. 118/2015 afferma, per quanto riguarda il procedimento per la concessione dell’autonomia regionale differenziata, che qualora la consultazione popolare regionale (sul quesito n. 1) avesse luogo in alcun modo si sovrapporrebbe o altererebbe la procedura prevista all’art. 116 Cost. Rispetto a quest’ultima, secondo la Corte, il referendum consultivo regionale “si colloca in una fase anteriore ed esterna”, che “precede ciascuno degli atti e delle fasi che compongono il procedimento costituzionalmente previsto” (par. 8.3); ciò sebbene – riconosce la Corte – il referendum possa condizionare l’atto regionale d’iniziativa, destinato, poi, in caso di successo, a tradursi in una legge del Parlamento. Per queste motivazioni, essendo il referendum regionale sull’autonomia differenziata “esterno” e “anteriore” rispetto al procedimento costituzionalizzato, non può ritenersi in contrasto con la Costituzione. Di conseguenza, essendo il quesito n. 1 rispettoso della Costituzione, la legge regionale n. 15/2014 non è annullata nella sua interezza.
4. Una tale conclusione si presta ad alcune riflessioni. Innanzitutto per quanto riguarda nuove iniziative regionali di attuazione dell’art. 116, terzo comma Cost., previa indizione di un referendum consultivo regionale, la sentenza n. 118/2015 fornisce loro un sostanziale avallo. Così, per esempio la delibera del Consiglio regionale della Lombardia del 17 febbraio 2015 per l’“Indizione di referendum consultivo concernente l’iniziativa per l’attribuzione a Regione Lombardia di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione”, può tendenzialmente considerarsi rispettosa del disposto costituzionale.[vi] Non è da escludersi, peraltro, che il previo espletamento di un referendum regionale, con esito positivo alla concessione di maggiore autonomia, possa condizionare in modo politicamente determinante l’intero procedimento – come la stessa Corte costituzionale ammette – nel senso di indurre una maggiore speditezza nell’iter parlamentare e una conclusione conforme alla volontà degli elettori regionali, piuttosto che far cadere le iniziative regionali, come finora accaduto, in un limbo.
In secondo luogo e seppur la Corte non si soffermi specificamente su questo alla luce dei suoi precedenti, la sentenza evidenzia una sostanziale differenza tra il ruolo del referendum e dell’iniziativa regionale più in generale nel procedimento di revisione costituzionale rispetto all’attuazione – finora mai avvenuta compiutamente – delle previsioni costituzionali sull’autonomia regionale differenziata per le Regioni a Statuto ordinario.
Nella sentenza n. 496/2000 la Corte costituzionale aveva affermato che, qualora si ammettesse un referendum regionale preliminare alla presentazione di una proposta di legge regionale di revisione della Costituzione “la rappresentanza regionale verrebbe comunque astretta ad un vincolo politico e “l’utilizzazione impropria di un istituto preordinato a rinsaldare i legami tra rappresentanti e rappresentati (…) fa sì che l’iniziativa revisionale della Regione, pur formalmente ascrivibile al Consiglio regionale, appaia nella sostanza poco più che un involucro nel quale la volontà del corpo elettorale viene raccolta e orientata contro la Costituzione vigente (…)”. Viceversa, nella sentenza n. 118/2015 la Corte non ritiene che un referendum regionale per la concessione di maggiori livelli di autonomia ad una Regione a Statuto ordinario, sebbene non rinvii direttamente all’art. 116, terzo comma Cost., possa determinare un’alterazione del rapporto tra rappresentanti-rappresentati, rendendo la deliberazione del Consiglio regionale e il parere degli enti locali un involucro vuoto modellato sulla base della volontà espressa dagli elettori regionali. Eppure nelle due circostanze il “vincolo” creato per il Consiglio regionale e poi per il Parlamento non pare granché differente. Diversa è, però, probabilmente agli occhi della Corte la finalità dell’intervento referendario e ciò è sufficiente a condurre ad una diversa soluzione: mentre nel primo caso il referendum regionale è diretto ad attivamente un procedimento di modifica del testo costituzionale, nel secondo è invece volto alla sua attuazione, che le Regioni ancora attendono. Inoltre, diverso è anche il grado di autonomia del legislatore statale. Mentre nel procedimento di revisione costituzionale tale autonomia è massima salvo che si ricorra a referendum confermativo; il procedimento previsto dall’art. 116, terzo comma, è per definizione negoziato tra Regione, enti locali e Stato e dunque è più agevole ammettere che sia il Consiglio regionale che il Parlamento siano in qualche misura condizionati 8anche dal referendum regionale).
Infine, sebbene la Corte si guardi attentamente dall’assecondare alcune argomentazioni della difesa regionale che la invitava ad aggiornare la sua giurisprudenza su precedenti iniziative referendarie regionali (sentenze n. 470/1992 e 496/2000) di fronte ad “una classe politica nazionale, la quale risulterebbe” – allora come oggi – “incapace di conciliare realisticamente l’unità nazionale con le crescenti rivendicazioni delle autonomie locali” (par. 2.2), non è forse peregrino scorgere nella pronuncia del 2015 un tentativo di riconsiderare il senso del referendum regionale quale iniziativa per una più effettiva garanzia del “diritto” delle Regioni ordinarie di dotarsi di ulteriori forme di autonomia, anche da parte del legislatore statale, rimasto inerte sul punto nonostante la modifica del Titolo V Cost.
Cristina Fasone
Professore a contratto presso il Dipartimento di Scienze Politiche della LUISS Roma, dove insegna Comparative Public Law.
[i] Le competenze legislative delle Regioni a Statuto speciale, invece, sono previste direttamente dagli Statuti regionali, contenuti in leggi costituzionali (dunque fonti statali), ma l’art. 10 della l. cost. n. 3/2001 consente, “sino all’adeguamento dei rispettivi Statuti”, di applicare a queste Regioni il nuovo catalogo di competenze fissato per le Regioni a Statuto ordinario nella misura in cui si “prevedano forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite”.
[ii] Cfr. L. cost. n. 1/2012 i cui effetti si dispiegano, per quanto riguarda la clausola sull’equilibrio di bilancio a partire dal 1 gennaio 2014.
[iii] Le elezioni regionali sono intervenute dopo che la sentenza in commento è stata adottata, il 28 aprile 2015, ma prima del suo deposito, avvenuto, come si è detto, il 25 giugno 2015, e della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, il 1 luglio 2015.
[iv] F. Conte, ‘I referendum del Veneto per l’autonomia (e l’indipendenza). Non c’è due senza tre. Anche se…’, in corso di pubblicazione in Quaderni costituzionali, 2015. considera però che gli effetti dei referendum regionali previsti dalle leggi del Veneto nn. 15 e 16/2014 sarebbero almeno in parte vincolanti, contrariamente a quanto consentito dall’art. 27 della legge statutaria regionale.
[v] Secondo l’art. 138 Cost., sul procedimento di revisione costituzionale, il referendum (confermativo) su una modifica della Costituzione è solo eventuale, qualora nella seconda deliberazione parlamentare non si raggiunga la maggioranza dei due terzi di ciascuna Camera, ma solo la maggioranza assoluta, e se richiesto da un quinto dei membri di una Camera, da cinquecentomila elettori o da cinque Consigli regionali, entro tre mesi dalla pubblicazione della legge di revisione.
[vi] Deliberazione Consiglio regionale 17 febbraio 2015 – n. X/638, Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, n. 9 del 24 febbraio 2015, p. 5, nel cui quesito referendario si fa anche esplicito riferimento all’art. 116 Cost. e ai limiti materiali da questo posti. Cfr. D. Tega, ‘Venice is not Barcelona: A less agressive regional question gets a more nuanced constitutional answer’, Int’l J. Const. L. Blog, 22 luglio 2015, disponibile a http://www.iconnectblog.com/2015/07/venice-is-not-barcelona-a-less-aggressive-regional-question-gets-a-more-nuanced-constitutional-answer-2/