Il regionalismo differenziato: una terza via o una via di uscita dall’impasse del regionalismo all’italiana? – Sara Parolari e Alice Valdesalici

Lo scorso 22 ottobre, per la prima volta nella storia della Repubblica, i cittadini di due Regioni del Nord Italia, La Lombardia e il Veneto, entrambe guidate dalla Lega Nord, sono stati chiamati ad esprimersi, attraverso un referendum consultivo, in merito alla possibilità per la loro Regione di ottenere una maggiore autonomia da parte dello Stato.

La possibilità per le due Regioni, così come per tutte le altre Regioni a statuto ordinario italiane, di negoziare con il Governo “ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia” è prevista espressamente dalla Costituzione italiana all’art. 116.III Cost. (c.d. regionalismo differenziato), che disciplina anche il procedimento da seguire per ottenere questa maggiore autonomia in determinate materie espressamente elencate. Si tratta di tutte le materie su cui Stato e Regioni hanno potestà legislativa concorrente (art. 117.III Cost.), quali ad esempio la tutela della salute e l’istruzione), nonché di alcune materie di potestà legislativa esclusiva dello Stato, tra cui i la tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali.

L’iniziativa appartiene alle Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all’art. 119 Cost. (ovvero i principi generali della finanza pubblica). Il conferimento di maggiore autonomia avviene quindi con una legge dello Stato approvata dalle camere a maggioranza assoluta sulla base di intesa tra Stato e Regione.

In passato, alcuni tentativi erano già stati fatti da Toscana, Lombardia, Veneto e Piemonte per avviare questo procedimento ed ottenere quindi maggiore autonomia, ma in tutti i casi la procedura non aveva avuto seguito.

In prospettiva storica questa può considerarsi la terza via del regionalismo italiano, laddove la prima è riconducibile alla regioni a Statuto speciale (come il Trentino-Alto Adige), operative in seguito all’adozione dei relativi Statuti già dalla fine degli anni ‘50 (con la parziale eccezione del Friuli Venezia Giulia, costituito nel 1963), mentre la seconda riguarda invece le regioni a Statuto ordinario, le quali ancorché già previste su carta dal 1948 hanno iniziato ad operare solo a partire dagli anni ’70.

D’altro canto, le dinamiche del regionalismo italiano degli ultimi decenni sono estremamente difficili da tracciare; su di esse peraltro la stessa classe politica non sembra avere una visione univoca. L’ultima revisione costituzionale dei rapporti tra Stato e Regioni effettivamente entrata in vigore risale al 2001, i tentativi successivi – tutti non andati in porto – hanno proposto modelli di regionalismo molto diversi tra loro. Ad un periodo in cui l’idea di decentralizzare sempre più funzioni dal centro alle periferie era molto in voga, soprattutto in conseguenza del successo politico della Lega Nord il cui motto era ‘il federalismo a tutti i costi’, si contrappone la fase inaugurata con il progetto di riforma del Governo Renzi, rigettato dagli italiani nel referendum costituzionale del dicembre 2016, che andava nella direzione opposta. Se approvata, la riforma avrebbe infatti inciso negativamente sull’autonomia legislativa delle Regioni ordinarie, nella convinzione, che decentramento e qualità democratica non vadano più di pari passo. In questa direzione depongono i recenti scandali di corruzione che hanno investito alcune Regioni italiane.

L’approccio ambivalente che ha caratterizzato il regionalismo italiano degli ultimi decenni è dovuto prevalentemente alla mancanza di un quadro d’insieme condiviso, di un consenso politico diffuso su questo tema e di una effettiva cultura federalista, da cui deriva una tendenza a far seguire decisi retrofront ai pochi passi in avanti nella direzione del decentramento. Detto altrimenti, al sistema regionale creato sulla carta nel 2001 corrisponde un contesto politico generale che sembra più favorevole al centralismo ed all’unità che alla decentralizzazione.

A fronte di questo quadro, non è per nulla chiaro né prevedibile quali potranno essere le dinamiche future di questo ordinamento e, anzi, al momento sembra particolarmente difficile che possa essere riportato all’attenzione del dibattito politico un progetto di riforma costituzionale, qualsivoglia sia il suo contenuto. Lo stesso vale mutatis mutandis per l’implementazione della riforma del 2001, che è lungi dal potersi definire completa, in particolare per quanto riguarda la riforma del c.d. federalismo fiscale.

Se dunque una riorganizzazione complessiva dell’autonomia territoriale appare sempre più come un miraggio, sembra arrivato il momento giusto per alcune Regioni per utilizzare gli strumenti ad esse riconosciuti dalla Costituzione per ottenere una maggiore autonomia.

I due referendum del 22 ottobre sono stati indetti in Lombardia e Veneto proprio in questa direzione, anche se di per sé la Costituzione non prevede l’indizione di un referendum come requisito preliminare all’interno del procedimento sopra descritto. Sul punto, si è espressa anche la Corte costituzionale (Corte cost. n. 118/2015) che nel giudicare della legittimità della legge regionale veneta n. 15/2014, con cui si prevede appunto il referendum consultivo sull’autonomia, fa salvo il quesito proposto in quanto ripete testualmente l’espressione usata nell’art. 116.III Cost., collocandosi quindi all’interno del quadro della differenziazione delle autonomie regionali costituzionalmente previsto. Si tratta dunque di una scelta discrezionale alla quale nessuna Regione aveva fatto sinora ricorso nei precedenti tentativi, falliti, di pervenire ad una autonomia differenziata. Peraltro, anche un’altra Regione, l’Emilia Romagna, ha avviato il procedimento per ottenere maggiore autonomia e lo ha fatto senza aver previsto l’indizione di un referendum, pervenendo già ad un primo accordo con il Governo il 18 ottobre scorso, forte della risonanza acquisita dalla tematica nell’opinione pubblica.

Ma come diceva Honoré de Balzac nelle “Illusioni perdute”, ogni storia ha due volti: quello ufficiale, mendace, e quello segreto e imbarazzante, in cui però sono da ricercarsi le vere cause degli avvenimenti occorsi.

Infatti, questi referendum seppur giuridicamente non vincolanti, sono destinati ad esercitare un effetto politico molto forte. In entrambi i casi si è infatti registrata una vittoria schiacciante del Sí (in Veneto con il 98,1% ed un quorum del 57,2%; in Lombardia con il 95,29% ed un quorum – non previsto per la validità del referendum – del 38,25%), ma quello che maggiormente risalta è l’altissima affluenza registrata, in particolare in Veneto (57,2%). In questo modo dunque non solo i governi regionali sono riusciti a catalizzare l’attenzione dell’opinione pubblica sulla causa dell’autonomia, ma al tempo stesso sono stati investititi della forza politica necessaria a intraprendere una trattativa proceduralmente molto complessa e non a caso in passato sempre fallita.

Le iniziative referendarie hanno forse il pregio di aver risvegliato dal torpore il regionalismo italiano, ma il meglio comunque deve ancora venire. Per il momento infatti da una prospettiva prettamente giuridica nulla è cambiato e l’esito del processo dipenderà dalla capacità degli attori politici di prescindere dalla tentazione di strumentalizzare il successo dell’iniziativa per fini altri che non siano una corretta gestione dell’assetto territoriale del Paese.

 

Sara Parolari e Alice Valdesalici
Institute for Comparative Federalism
Eurac Research

 

 

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